Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Pagina stampata da www.mutua.tutela.com

Chiudi la finestra


Lo Statuto

TITOLO I
Denominazione - sede - durata - scopi

ART. 1
E' costituita una mutua di assistenza e previdenza denominata "MUTUA TUTELA Società di Mutuo Soccorso" che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola Mutua.
La Mutua è regolata dalla Legge del 15 aprile 1886 nr. 3818 riguardante le Società di Mutuo Soccorso.

ART. 2
La Mutua ha la sua sede in Milano – Via Brera, 6.
La durata della Mutua è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

ART. 3
La Mutua che, senza alcuno scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari, intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale e dei servizi sociali.
Essa pertanto si propone di:
a) promuovere e gestire un sistema mutualistico al fine di assicurare ai Soci un sussidio nei casi di malattia;
b) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione e per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie;
c) curare interventi di solidarietà sociale nei confronti delle famiglie, degli anziani e di quanti si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a titolo di volontariato partecipano, nelle diverse forme, alle attività della Mutua;
d) promuovere e favorire forme di autogestione e imprenditorialità sociale di servizi e prestazioni idonee a soddisfare necessità di ordine economico del Socio e della sua famiglia;
e) promuovere attività nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;
f) svolgere attività di patronato socio sanitario, ed ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza e assistenza economica e sociale;
g) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.
La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.
La Mutua inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, partecipa a consorzi ed enti che svolgono attività e servizi integrativi ed aggrega organismi mutualistici e associativi, che concorrono, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della Mutua.
L'attività finanziaria, compresa quella di assunzione di partecipazione, non potrà essere svolta nei confronti del settore pubblico.

ART. 4
I Soci sono suddivisi in sezioni numericamente omogenee, nell’ambito delle quali vengono tenute le assemblee separate, come specificato agli Artt. 15 e segg. e nel regolamento applicativo.
L'istituzione delle sezioni e l'assegnazione dei soci alle stesse sono regolamentate dal Consiglio che provvede, altresì, per quanto ulteriormente occorrente, alla disciplina normativa della materia, nell'ambito del regolamento applicativo.

TITOLO II
Soci

ART. 5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutte le persone fisiche residenti in Italia o con cittadinanza italiana. 
L'adesione alla Mutua avviene direttamente e con assegnazione dell'associato alle sezioni di cui al precedente art. 4 (quattro).
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L'adesione degli associati agli enti mutualistici e associativi avviene mediante l'atto di aggregazione.

ART. 6
Coloro che desiderano diventare Soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza ;
- l'attività svolta;
- ogni altra a notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Nella domanda, salvo norme in deroga, deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di adesione, il contributo associativo annuale, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione senza obbligo di motivarne l'eventuale rifiuto, che deve essere comunque notificato all'interessato entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.
Trascorso tale termine, le domande si intendono accettate.
E' facoltà del Consiglio delegare questa funzione al Comitato Tecnico. 
Il Consiglio decide altresì sulla ammissione degli associati agli enti mutualistici e associativi aggregati.
I soci hanno l’obbligo di:
a) sottoscrivere e versare a norma dell'art. 11 (undici) dello statuto una quota di adesione al fondo sociale di Euro 5,16;
b) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.
I soci hanno diritto:
a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Mutua nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
c) di prendere visione del bilancio annuale.

ART. 7
Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione o decorsi i termini di cui all'art. 6 e il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi, trascorso il periodo di carenza, nei termini e con le modalità fissate nelle norme.

ART. 8
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte o per non aver versato per due anni consecutivi i contributi di adesione annuale.
Il Socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Il socio che intende recedere dalla Mutua deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9
Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.
Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua.
La delibera di esclusione potrà essere adottata trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della diffida ad adempiere l’obbligazione sociale.

ART. 10
Il Socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi arretrati e non versati e non ha diritto alla restituzione della quota di adesione al fondo sociale di cui all'art. 6 punto a).

TITOLO III
Patrimonio sociale - Bilancio

ART. 11
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci nella misura di Euro 5,16. L'importo delle quote predette può essere aggiornato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
b) dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.
I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.
Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito.
Il patrimonio sociale è irripartibile tra i Soci durante la vita della Mutua.
Il patrimonio residuo in sede di liquidazione deve essere destinato ai sensi art. 31.

ART. 12
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno.
L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo. Nessun utile può essere destinato ai Soci sotto qualsiasi forma. Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

TITOLO IV
Organi della Mutua - Assemblea

ART. 13
Sono organi della Mutua:
1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio dei Sindaci.

ART. 14
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
All'assemblea ordinaria spetta:
1. approvare il bilancio annuale;
2. eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
3. trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria delibera:
1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento della Mutua; 
3. sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ART. 15
Le Assemblee sono convocate oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta scritta e motivata del Collegio Sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita, a sensi dell'art. 2533 cod. civ., dai delegati eletti dalle Assemblee separate, nell'ambito delle quali vengono assunte le deliberazioni sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale ed eletti i delegati che interverranno a quest'ultima.
Viene tenuta un'Assemblea separata per ogni sezioni di cui all'art. 4, così che ciascuna sezione esprime un delegato all'Assemblea generale.
L'appartenenza del socio alla sezione è definita nel "Regolamento applicativo di Mutua Tutela".

ART. 16
Hanno diritto al voto i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi.
Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Il voto dei soci si estrinseca nell'assemblea separata.

ART. 17
La convocazione dell’assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per le assemblee separate; l'Assemblea generale dovrà essere prevista almeno 15 (quindici) giorni dopo tale data.
L'avviso di convocazione verrà altresì inserito nel sito Internet della Mutua.
L'’avviso di convocazione deve contenere, per quanto concerne le Assemblee separate, l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui verranno tenute, l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare nell'Assemblea generale, la previsione di nomina del delegato. Per le Assemblee separate è prevista un'unica convocazione.
Per quanto concerne l'Assemblea Generale il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.
Le Assemblee separate sono convocate e si tengono nei capoluoghi regionali. L'Assemblea generale è convocata e si tiene presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

ART. 18
Le Assemblee separate sono validamente costituire qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega, aventi diritto al voto; deliberano a maggioranza dei voti sulle materie che formano l'oggetto dell'Assemblea generale e nominano il delegato che interverrà all'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria). Risulta eletto quale delegato colui che ottiene il maggior numero dei voti. Può essere nominato delegato solo un socio.
L'Assemblea separata è presieduta da persona prescelta dai presenti che pure designano il segretario; dei lavori dell'assemblea separata viene redatto verbale, da annotare in apposito libro.

ART. 19
L'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei delegati nominati nelle assemblee separate; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Da parte dei delegati non è ammessa delega.
L'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei delegati votanti, sui punti posti all'ordine del giorno.
Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto.
Le votazioni sono sempre palesi.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o da altro amministratore designato dagli intervenuti.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non soci.
Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V
Consiglio di Amministrazione

ART. 20
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed un Vice Presidente della Mutua, qualora non siano stati previamente nominati dall'Assemblea.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e del regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.
In particolare il consiglio provvede all'aggiornamento e/o modifica del regolamento applicativo, per adeguarlo alla migliore operatività, anche gestionale, della Mutua.
Ogni deliberazione afferente aggiornamenti e/o modifiche del regolamento applicativo dovrà essere assunta dal consiglio senza possibilità di delega.

ART. 22
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due consiglieri.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, devono risultare da verbale firmato da tutti gli intervenuti.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni e rilasciare procure.

ART. 23
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera fax e/o e-mail e/o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 24
L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO VI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 25
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione;
- convoca l'Assemblea dei Soci con le modalità previste ;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, del regolamento, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura la redazione del bilancio della relativa relazione illustrativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.
In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il Vice Presidente.

TITOLO VII
Il Collegio Sindacale

ART. 26
Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili .
L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa. 

ART. 27
Il Collegio dei Sindaci deve controllare l’amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Sindaci devono anche:
- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli;eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
convocare l'Assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.

ART. 28
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII
Il Personale - Il Regolamento

ART. 29
Il personale dirigente della Mutua ed i collaboratori muniti di procura sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con conferimento di delega al Presidente per la formalizzazione.

ART. 30
Il funzionamento della Mutua è disciplinato da apposito Regolamento Applicativo approvato dall'Assemblea.

TITOLO IX
Liquidazione - Norme finali

ART. 31
L’Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.

ART. 32
Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni della Legge nr. 3818/1886 e della normativa vigente in materia.



© 2002-2007 - Mutua Tutela
Questa pagina è stata stampata da www.mutua.tutela.com
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Questa pagina è proprietà di
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso
E' vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, su qualsiasi supporto senza la previa autorizzazione scritta di
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso