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Il testo del nuovo Regolamento Applicativo approvato
dal Consiglio di Amministrazione il 20 settembre 2002, come previsto
dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 maggio 2002.
Il Regolamento Applicativo
ART. 1 - AMMISSIONE DEI SOCI
In applicazione all'art. 5 dello Statuto Sociale possono richiedere
l'ammissione a Mutua Tutela tutti i cittadini della Repubblica Italiana o in
essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione,
iscriverà il nuovo Socio nel libro dei Soci.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna
al rispetto delle norme dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo.
All'atto della domanda l'aspirante Socio ha il diritto di ricevere una copia
dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo ed ha il dovere di prenderne
visione.
La decorrenza delle prestazioni di Mutua Tutela sarà quella del primo giorno
del mese successivo al primo pagamento del contributo associativo e dei
contributi relativi alle formule scelte.
Da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo Socio delle
norme statutarie e regolamentari.
Le carenze per acquisire il diritto ai sussidi relativi alle prestazioni dei
Fondi prescelti dal Socio (e per le quali ha versato il relativo contributo)
sono stabilite ed indicate nelle Norme che regolano le prestazioni dei singoli
Fondi.
Con l'iscrizione a Mutua Tutela (od il rinnovo annuale dell'iscrizione) il Socio
ed il suo intero nucleo familiare beneficiano per l'intera durata dell'anno
associativo delle prestazioni assistenziali previste e regolamentate dalle Norme
di Assistenza.
ART. 2 - AVENTI DIRITTO
Sono aventi diritto il Socio e (se iscritti) i seguenti componenti del nucleo
familiare:
- il coniuge o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il
Socio, fiscalmente a carico e non,
- i figli fiscalmente a carico conviventi e non (compresi anche i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati).
- I figli di età superiore ai 26 anni possono essere compresi nel nucleo previo
rilascio di autocertificazione che dichiari il carico fiscale in capo
all'iscritto.
Le variazioni del nucleo familiare iscritto devono essere comunicate a Mutua
Tutela all'atto del loro verificarsi e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
da quello in cui le variazioni medesime si sono verificate.
In caso di decesso del Socio, i familiari dello stesso (iscritti) hanno diritto
alla prosecuzione delle prestazioni per tutto l'anno solare in cui il decesso è
avvenuto e possono continuare nell'iscrizione a Mutua Tutela.
L'adesione vincola il Socio per un triennio contributivo e si intende rinnovata
tacitamente per un ugual periodo, in difetto di disdetta a mezzo lettera
raccomandata A.R. da inviarsi da parte del Socio stesso almeno tre mesi prima
della scadenza.
ART. 3 - QUOTA E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
L'anno contributivo inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno.
I nuovi Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa una tantum
determinata in EUR 5,16 e del contributo associativo annuale nella
misura di EUR 52,00, valevole per l’intero nucleo familiare, per quanto
attiene l'esercizio in corso.
In caso di mancato pagamento dei contributi previsti, o parte degli stessi, le
prestazioni di Mutua Tutela restano sospese dal trentesimo giorno dopo quello
della scadenza. Le prestazioni riprendono vigore 30 giorni dopo il pagamento del
contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di
sospensione. Dopo 6 mesi dalla scadenza l'Associato viene escluso, fermo
restando il diritto di Mutua Tutela di esigere i contributi dovuti e non
versati.
La misura del contributo associativo annuale viene determinata di anno in anno e
prima dell'esercizio cui si riferisce, dal Consiglio di
Amministrazione e ratificata alla prima successiva Assemblea dei Soci.
Con il versamento dei contributi associativi il Socio ed il suo nucleo familiare
hanno diritto alle "Prestazioni di assistenza" come previste dalle
Norme che le regolano.
ART. 4 - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI
Nel rispetto delle aree geografiche di appartenenza e quindi, preferibilmente, in ciascun capoluogo di regione, sono costituite una o più sezioni, secondo quanto previsto al comma che segue.
Ogni sezione è formata da non più di cento soci, rispettando, per quanto possibile, mediante accorpamento, l'omogeneità del numero degli iscritti alle varie sezioni.
Tale numero di cento potrà essere modificato in aumento, per delibera di consiglio, secondo miglior opportunità operativa e nel rispetto degli interessi della Mutua.
L'iscrizione di nuovi soci comporterà, secondo necessità, l'adeguamento del numero delle sezioni.
L'apertura di nuove sezioni, il reperimento della sede regionale e quant'altro necessario per il funzionamento delle sezioni, è curato ed attuato dal Consiglio di Amministrazione, cui compete ogni potere in proposito.
ART. 5
I soci della Mutua sono inseriti, a cura del Consiglio di Amministrazione, nella sezione di competenza, in base alla residenza ed alla data di iscrizione alla Mutua.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a tenere un albo aggiornato delle sezioni e dell'appartenenza alle stesse dei soci.
Il Consiglio, una volta perfezionata l'iscrizione alla Mutua dell'aspirante socio, provvede a comunicare allo stesso, entro sessanta giorni, l'intervenuta iscrizione a libro soci e la sezione di appartenenza.
Compete al Consiglio ogni attività ed incombente per l'esecuzione di quanto previsto nel presente articolo.
ART. 6 - PRESTAZIONI DEI FONDI A FAVORE DEGLI ISCRITTI E
RELATIVI CONTRIBUTI
Il Socio ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni di uno o
più dei Fondi di Mutua Tutela, sulla base delle Combinazioni prescelte e dei
contributi versati.
Le prestazioni dei Fondi di Mutua Tutela e delle relative Combinazioni ed i
relativi contributi saranno di anno in anno definite dal Consiglio di
Amministrazione di Mutua Tutela e rese note ai Soci in tempo utile attraverso opportune forme
di comunicazione.
L'iscrizione ai Fondi vincola il Socio per un triennio e si intende rinnovata
tacitamente per un ugual periodo nel solo caso in cui vengano confermate di anno
in anno le condizioni ed i termini delle prestazioni. In caso contrario il Socio
può recedere dalle stesse a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, E-mail o
telegramma, da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di mancato pagamento dei contributi previsti, o parte degli stessi, le
prestazioni di Mutua Tutela restano sospese dal trentesimo giorno dopo quello
della scadenza. Le prestazioni riprendono vigore 30 giorni dopo il pagamento del
contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di
sospensione.
ART. 7 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione, secondo
le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario;
- mediante versamento in c/c postale;
- mediante assegno bancario o circolare;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore
dipendente di una azienda che ha sottoscritto con Mutua Tutela un apposito
accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi per conto del Socio
stesso.
ART. 8 - LEGGE 675/96
Il Socio ed i componenti iscritti del suo nucleo familiare contestualmente alla
sottoscrizione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 13 Legge 675/96,
prestano il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili (anagrafici,
postali, telefonici, fiscali, erogazione sussidi, stato di salute, regolarità
pagamenti, domiciliazione bancaria, ecc.) siano registrati nella banca dati di
Mutua Tutela e vengano utilizzati unicamente per la gestione contrattuale del
rapporto fra Mutua Tutela ed il Socio e per l'assolvimento degli obblighi di
legge. Prestano inoltre consenso a che la diffusione dei dati personali a
soggetti esterni avvenga unicamente nei seguenti casi:
- soggetti esterni con specifici incarichi per conto di Mutua Tutela (gestione
servizi informativi e di prenotazione delle prestazioni, gestione e liquidazione
sussidi, copertura riassicurativa delle prestazioni, contabilità, bilanci,
questioni fiscali, pagamenti quote associative),
- istituti bancari e servizio postale,
- soggetti ed enti con finalità mutualistiche o sociali,
- in tutti i casi previsti dalla legge.
Il Socio è consapevole di avere diritto a conoscere la natura ed il trattamento
dei dati che lo riguardano e, conseguentemente, di potersi rivolgere ai
responsabili del trattamento di tali dati.
Il Socio, sempre ai sensi dell'art. 13 della legge, ha diritto di richiedere ed
ottenere la cancellazione dei dati, di ottenerne la trasformazione in forma
anonima, od il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI
SUSSIDIO
Mutua Tutela stabilisce, nel rispetto dello Statuto Sociale, la documentazione
necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.
Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che Mutua Tutela potrà
richiedergli tutta la documentazione che riterrà opportuna a conferma della
validità del sussidio richiesto.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza
al diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata
entro i termini di cui all'articolo seguente.
ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
SUSSIDIO
Tutti i sussidi sono erogati da Mutua Tutela esclusivamente su richiesta del
Socio o del familiare erede direttamente interessato, nel termine tassativo e
perentorio di 90 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio. Oltre
tale termine il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata
per tacita rinuncia da parte degli interessati, fatti salvi i casi documentati
di forza maggiore.
ART. 11 - ALLEGATI AL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Le prestazioni delle Combinazioni dei Fondi di Mutua Tutela sono elencate e
descritte in apposite NORME che sono parte integrante del presente Regolamento
Applicativo e come tali devono essere rispettate dai Soci.
Tali Norme sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, che può delegarne
la formulazione al Comitato Tecnico.
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