Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Pagina stampata da www.mutua.tutela.com

Chiudi la finestra


Il testo del nuovo Regolamento Applicativo approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 settembre 2002, come previsto dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 maggio 2002.

Il Regolamento Applicativo

ART. 1 - AMMISSIONE DEI SOCI
In applicazione all'art. 5 dello Statuto Sociale possono richiedere l'ammissione a Mutua Tutela tutti i cittadini della Repubblica Italiana o in essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, iscriverà il nuovo Socio nel libro dei Soci.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna al rispetto delle norme dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo. All'atto della domanda l'aspirante Socio ha il diritto di ricevere una copia dello Statuto Sociale e del Regolamento Applicativo ed ha il dovere di prenderne visione.
La decorrenza delle prestazioni di Mutua Tutela sarà quella del primo giorno del mese successivo al primo pagamento del contributo associativo e dei contributi relativi alle formule scelte.
Da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo Socio delle norme statutarie e regolamentari.
Le carenze per acquisire il diritto ai sussidi relativi alle prestazioni dei Fondi prescelti dal Socio (e per le quali ha versato il relativo contributo) sono stabilite ed indicate nelle Norme che regolano le prestazioni dei singoli Fondi.
Con l'iscrizione a Mutua Tutela (od il rinnovo annuale dell'iscrizione) il Socio ed il suo intero nucleo familiare beneficiano per l'intera durata dell'anno associativo delle prestazioni assistenziali previste e regolamentate dalle Norme di Assistenza.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO
Sono aventi diritto il Socio e (se iscritti) i seguenti componenti del nucleo familiare:
- il coniuge o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il Socio, fiscalmente a carico e non,
- i figli fiscalmente a carico conviventi e non (compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati).
- I figli di età superiore ai 26 anni possono essere compresi nel nucleo previo rilascio di autocertificazione che dichiari il carico fiscale in capo all'iscritto.
Le variazioni del nucleo familiare iscritto devono essere comunicate a Mutua Tutela all'atto del loro verificarsi e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni medesime si sono verificate.
In caso di decesso del Socio, i familiari dello stesso (iscritti) hanno diritto alla prosecuzione delle prestazioni per tutto l'anno solare in cui il decesso è avvenuto e possono continuare nell'iscrizione a Mutua Tutela.
L'adesione vincola il Socio per un triennio contributivo e si intende rinnovata tacitamente per un ugual periodo, in difetto di disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi da parte del Socio stesso almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 3 - QUOTA E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
L'anno contributivo inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno.
I nuovi Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa una tantum determinata in EUR 5,16 e del contributo associativo annuale nella misura di EUR 52,00, valevole per l’intero nucleo familiare, per quanto attiene l'esercizio in corso.
In caso di mancato pagamento dei contributi previsti, o parte degli stessi, le prestazioni di Mutua Tutela restano sospese dal trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Le prestazioni riprendono vigore 30 giorni dopo il pagamento del contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di sospensione. Dopo 6 mesi dalla scadenza l'Associato viene escluso, fermo restando il diritto di Mutua Tutela di esigere i contributi dovuti e non versati.
La misura del contributo associativo annuale viene determinata di anno in anno e prima dell'esercizio cui si riferisce, dal Consiglio di Amministrazione e ratificata alla prima successiva Assemblea dei Soci.
Con il versamento dei contributi associativi il Socio ed il suo nucleo familiare hanno diritto alle "Prestazioni di assistenza" come previste dalle Norme che le regolano.

ART. 4 - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI
Nel rispetto delle aree geografiche di appartenenza e quindi, preferibilmente, in ciascun capoluogo di regione, sono costituite una o più sezioni, secondo quanto previsto al comma che segue.
Ogni sezione è formata da non più di cento soci, rispettando, per quanto possibile, mediante accorpamento, l'omogeneità del numero degli iscritti alle varie sezioni.
Tale numero di cento potrà essere modificato in aumento, per delibera di consiglio, secondo miglior opportunità operativa e nel rispetto degli interessi della Mutua.
L'iscrizione di nuovi soci comporterà, secondo necessità, l'adeguamento del numero delle sezioni.
L'apertura di nuove sezioni, il reperimento della sede regionale e quant'altro necessario per il funzionamento delle sezioni, è curato ed attuato dal Consiglio di Amministrazione, cui compete ogni potere in proposito.

ART. 5
I soci della Mutua sono inseriti, a cura del Consiglio di Amministrazione, nella sezione di competenza, in base alla residenza ed alla data di iscrizione alla Mutua.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a tenere un albo aggiornato delle sezioni e dell'appartenenza alle stesse dei soci.
Il Consiglio, una volta perfezionata l'iscrizione alla Mutua dell'aspirante socio, provvede a comunicare allo stesso, entro sessanta giorni, l'intervenuta iscrizione a libro soci e la sezione di appartenenza.
Compete al Consiglio ogni attività ed incombente per l'esecuzione di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 6 - PRESTAZIONI DEI FONDI A FAVORE DEGLI ISCRITTI E RELATIVI CONTRIBUTI
Il Socio ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni di uno o più dei Fondi di Mutua Tutela, sulla base delle Combinazioni prescelte e dei contributi versati.
Le prestazioni dei Fondi di Mutua Tutela e delle relative Combinazioni ed i relativi contributi saranno di anno in anno definite dal Consiglio di Amministrazione di Mutua Tutela e rese note ai Soci in tempo utile attraverso opportune forme di comunicazione.
L'iscrizione ai Fondi vincola il Socio per un triennio e si intende rinnovata tacitamente per un ugual periodo nel solo caso in cui vengano confermate di anno in anno le condizioni ed i termini delle prestazioni. In caso contrario il Socio può recedere dalle stesse a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax, E-mail o telegramma, da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di mancato pagamento dei contributi previsti, o parte degli stessi, le prestazioni di Mutua Tutela restano sospese dal trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Le prestazioni riprendono vigore 30 giorni dopo il pagamento del contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di sospensione.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione, secondo le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario;
- mediante versamento in c/c postale;
- mediante assegno bancario o circolare;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di una azienda che ha sottoscritto con Mutua Tutela un apposito accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi per conto del Socio stesso.

ART. 8 - LEGGE 675/96
Il Socio ed i componenti iscritti del suo nucleo familiare contestualmente alla sottoscrizione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 13 Legge 675/96, prestano il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili (anagrafici, postali, telefonici, fiscali, erogazione sussidi, stato di salute, regolarità pagamenti, domiciliazione bancaria, ecc.) siano registrati nella banca dati di Mutua Tutela e vengano utilizzati unicamente per la gestione contrattuale del rapporto fra Mutua Tutela ed il Socio e per l'assolvimento degli obblighi di legge. Prestano inoltre consenso a che la diffusione dei dati personali a soggetti esterni avvenga unicamente nei seguenti casi:
- soggetti esterni con specifici incarichi per conto di Mutua Tutela (gestione servizi informativi e di prenotazione delle prestazioni, gestione e liquidazione sussidi, copertura riassicurativa delle prestazioni, contabilità, bilanci, questioni fiscali, pagamenti quote associative),
- istituti bancari e servizio postale,
- soggetti ed enti con finalità mutualistiche o sociali,
- in tutti i casi previsti dalla legge.
Il Socio è consapevole di avere diritto a conoscere la natura ed il trattamento dei dati che lo riguardano e, conseguentemente, di potersi rivolgere ai responsabili del trattamento di tali dati.
Il Socio, sempre ai sensi dell'art. 13 della legge, ha diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione dei dati, di ottenerne la trasformazione in forma anonima, od il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI SUSSIDIO
Mutua Tutela stabilisce, nel rispetto dello Statuto Sociale, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.
Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che Mutua Tutela potrà richiedergli tutta la documentazione che riterrà opportuna a conferma della validità del sussidio richiesto.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza al diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro i termini di cui all'articolo seguente.

ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO
Tutti i sussidi sono erogati da Mutua Tutela esclusivamente su richiesta del Socio o del familiare erede direttamente interessato, nel termine tassativo e perentorio di 90 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio. Oltre tale termine il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati, fatti salvi i casi documentati di forza maggiore.

ART. 11 - ALLEGATI AL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Le prestazioni delle Combinazioni dei Fondi di Mutua Tutela sono elencate e descritte in apposite NORME che sono parte integrante del presente Regolamento Applicativo e come tali devono essere rispettate dai Soci.
Tali Norme sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, che può delegarne la formulazione al Comitato Tecnico.



© 2002-2007 - Mutua Tutela
Questa pagina è stata stampata da www.mutua.tutela.com
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso

Questa pagina è proprietà di
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso
E' vietata la copia e la distribuzione, anche parziale, su qualsiasi supporto senza la previa autorizzazione scritta di
Mutua Tutela - Società di Mutuo Soccorso