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I Contributi e i Vantaggi
Contributi Associativi:
quota di EUR 5,16
quota annuale di EUR 52,00 per nucleo
quota Fondo Sanitario Mutua Tutela
Vantaggi fiscali:
D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917: Testo Unico delle
Imposte sui Redditi:
Art. 13 bis – Detrazioni per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo:
………………..Omissis………………..
i - bis) – le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della Legge 15 aprile 1886,
nr. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie.
La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, nr. 241, e secondo ulteriori
modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della Legge 23 agosto 1988, nr. 400.
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