Mutua Tutela - Soscietà di Mutuo Soccorso
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I Contributi e i Vantaggi

Contributi Associativi:

quota di EUR 5,16
quota annuale di EUR 52,00 per nucleo
quota Fondo Sanitario Mutua Tutela

Vantaggi fiscali:

D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917: Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
Art. 13 bis – Detrazioni per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

………………..Omissis………………..

i - bis) – le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della Legge 15 aprile 1886, nr. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, nr. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, nr. 400.




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